|
Quanti giochi si possono installare in un pubblico esercizio?
I decreti datati 27 ottobre 2003 e 18 gennaio 2007 a determinano il numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'articolo 110, commi 6 e 7, del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.) che possono essere installati presso esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative alla installazione di tali apparecchi.
In particolare viene stabilito quanto segue:
Nei bar, caffé ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la vendita al minuto e la somministrazione di cibi e bevande, è installabile un apparecchio o congegno di cui all’articolo 110, comma 6 ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
Nei ristoranti, fast--food, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili, che hanno come attività prevalente la somministrazione di pasti, è installabile un apparecchio o congegno di cui all’articolo 110, comma 6 ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
Negli stabilimenti balneari è installabile un apparecchio o congegno di cui all’articolo 110, comma 6 ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.
Negli alberghi ed esercizi assimilabili è installabile un apparecchio o congegno di cui all’articolo 110, comma 6 ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.
Nelle agenzie di scommessa ed altri punti di vendita, previsti dall’articolo 38, commi 2 e 4, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici, è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.
Nelle sale Bingo, destinate cioè al gioco di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 gennaio 2000, n. 29, è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, ogni 20 metri quadrati dell’area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati è comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.
Nelle cosiddette sale giochi, cioè sale pubbliche da gioco ovvero locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box, è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non comunque può superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili, di cui al D.P.R. 4 aprile 2001, n. 235, che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci, purché in possesso della licenza per la somministrazione di cibi e bevande, si osservano le disposizioni relative ai bar ed ai ristoranti (in base al genere di somministrazione svolta), con esclusivo riferimento all’area destinata alla somministrazione.
Gli apparecchi o congegni di cui all’articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S., non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto.
Al fine di evitare che l’offerta di gioco possa riguardare esclusivamente apparecchi che consentono vincite in denaro, viene prescritta la presenza di almeno un apparecchio di tipologia diversa, sia esso afferente all’articolo 110, comma 7 del T.U.L.P.S. o alla categoria degli apparecchi meccanici ed elettromaccanici.
|
|