Cosa s’intende per apparecchi di cui al comma 7, lettera a)?

Gli apparecchi di cui al comma 7, lettera a) sono quelli assimilabili alle tipologie gru, pesche di abilità verticali od orizzontali, ecc. e si caratterizzano per i seguenti requisiti:

funzionamento elettromeccanico ovvero con dispositivi meccanici attraverso i quali si possa specificamente esercitare l’abilità del giocatore;

assenza di monitor;

interazione con il giocatore, al fine di consentirgli di esprimere la propria abilità fisica, mentale o strategica, con esclusione di elementi di gioco basati specificamente su alea programmata;

erogazione del premio consistente in piccola oggettistica (di valore non superiore a venti volte il costo della partita: massimo 20 euro), direttamente da parte dell’apparecchio, immediatamente dopo la conclusione della partita, con esclusione della possibilità di conversione del premio stesso in denaro ovvero in altri premi di qualunque specie;

attivazione dell’apparecchio unicamente con l’introduzione di monete metalliche di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, ad 1 euro.